• 30 Aprile 2024 19:12

Lo statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE ODV ALGEA
FIBROMIALGIA E DOLORE CRONICO

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
«ASSOCIAZIONE ODV ALGEA – FIBROMIALGIA E DOLORE CRONICO », da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale in Empoli (all’indirizzo risultante all’amministrazione competente) e con durata illimitata.
L’associazione potrà istituire su delibera del Consiglio Direttivo e conferma in Assemblea dei soci, uffici e sedi operative altrove nonché gruppi e sezioni operanti localmente nei loro territori, mantenendo organicità e unitarietà di bilancio. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2 – (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
enti associati:
• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 Codice del Terzo Settore);
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del Terzo Settore);
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 Codice del Terzo Settore).
Più in particolare, l’associazione:
a) promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati di fibromialgia e dolore cronico, nonché all’impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita, informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie correlate, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
b) promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Regionale e Nazionale dei vari livelli amministrativi per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati di fibromialgia e dolore cronico condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
c) collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell’handicap, la cura e lo studio della fibromialgia e del dolore cronico;
d) collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale della fibromialgia e del dolore cronico, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
e) sollecita le forze politiche in merito all’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di fibromialgia e dolore cronico e per favorire l’inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;
f) promuove ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato fibromialgico e dolore cronico;
g) promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione;
h) svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
i) istituisce gruppi di studio per la promozione della lotta alla fibromialgia e alle diverse patologie del dolore cronico, supporta le attività delle sezioni o sedi distaccate, ove esse siano costituite;
j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– Firmare la liberatoria per la privacy
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
– di prestare la propria attività senza fini politici e adempiere al proprio compito senza influenze di carattere politico.

ART. 5 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – (Organi)

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 – (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, ad eccezione dei soci costituenti che avranno diritto al voto dal giorno della costituzione dell’associazione.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante e-mail, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo);
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera su costituzione nuovi gruppi, sezioni, sedi distaccate e uffici decentrati;
– esprime parere obbligatorio sulle nomine del Comitato scientifico;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

ART. 8 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– nominare alla prima riunione il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell’associazione
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– costituire gruppi di lavoro, mansioni speciali, incarichi a membri del consiglio direttivo o a soci dell’associazione qualora il Direttivo ne reputasse la necessità;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– nominare i membri del Comitato scientifico;
– deliberare su costituzione nuovi gruppi, sezioni, sedi distaccate e uffici decentrati da proporre all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, escluso il Presidente, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili. Il Presidente, nominato dall’assemblea, fa parte integrante del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non possono assumere la carica di membro del direttivo e Presidente, gli associati che rivestono cariche pubbliche, ovvero si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell’art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore ed art. 10 bis Statuto, come di seguito rappresentati:
– Requisiti di onorabilità, con riferimento all’assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall’art. 80 Dlgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all’assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
– Requisiti di incompatibilità, riferiti all’assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia.
– Requisiti di indipendenza, riferiti all’assenza di ruoli od incarichi in organismi apicali in partiti e movimenti politici.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – (Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12 – (Il Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico è formato da un numero di membri che va da 3 a 8. I membri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono confermabili. I membri sono scelti dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio dell’Assemblea. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, che può partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con il Presidente una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale gli organi dell’associazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifico-culturali delle singole manifestazioni. Esprime inoltre pareri
obbligatori e vincolanti in relazione all’eventuale destinazione di fondi da assegnare alla ricerca scientifica e al miglioramento dell’assistenza ai malati.
Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede legale dell’associazione od altrove, ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 13 – (Il segretario e il tesoriere)

Il segretario, eletto all’interno del Consiglio, ha il compito della tenuta dei libri sociali (libro soci, registro volontari) redigere e sottoscrivere il verbale di ogni riunione dell’Assemblea e del Consiglio e Comitato Scientifico, nonché di procedere alla convocazione dell’Assemblea.
Il tesoriere, eletto all’interno del Consiglio, ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuale dell’associazione. Per tutti gli atti che impegnano l’Associazione presso istituti di credito è necessaria la firma abbinata del Presidente e del Tesoriere. La figura di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente o Vice-Presidente.

ART. 14 – (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 – (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 – (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– entrate da attività di interesse generale, anche sotto forma di convenzione, indicate nel presente statuto, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore;
– proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
– proventi da attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 – (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo tramite la figura del Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 14 del codice del terzo settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l’associazione deve:
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (informativa sociale, art. 14 c.2 Codice del Terzo settore);
– redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (bilancio sociale, art. 14 c.1 Codice del Terzo settore).

ART. 18 – (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuti a cura del Segretario.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 19 – (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 20 – (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 – (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ E AI TERMINI

DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

(Approvate dal Consiglio Direttivo in data 30 Gennaio 2021 e deliberato dall’Assemblea dei Soci il 29/05/2021 )

Art.1) Oggetto

Con il presente atto si intende dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 3-4 dello Statuto, secondo il quale il consiglio Direttivo è chiamato a stabilire le modalità e i termini di corresponsione della quota associativa annuale.

Art. 2) Termine di corresponsione della quota associativa annuale

Gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.

Entro il 31 dicembre di ogni anno viene inviata ad ogni associato una comunicazione scritta via e-mail con l’invito a rinnovare l’adesione all’Associazione, mediante pagamento della quota associativa fissata per l’anno successivo, nei termini e con le modalità di cui al presente atto.

In qualunque momento dell’anno avvenga l’adesione all’Associazione e il rinnovo della stessa, l’adesione e la relativa quota associativa sono riferite all’anno solare e scadono al successivo 31 dicembre.

Art. 3) Modalità di corresponsione della quota associativa

La quota associativa va pagata a mezzo bonifico o altro servizio bancario indicato dalla Associazione, sul conto corrente intestato all’Associazione ODV ALGEA Fibromialgia e Dolore Cronico.

In via eccezionale il pagamento della quota associativa può avvenire anche per cassa tramite corresponsione alla Tesoreria dell’Associazione.

Art. 4) Sollecito formale

L’ Associazione ODV ALGEA Fibromialgia e dolore cronico entro il successivo 31 marzo invia un formale sollecito di pagamento, a mezzo pec o lettera raccomandata, agli associati che non vi hanno provveduto entro il termine indicato all’art. 2 del presente atto.

Con tale sollecito all’associato viene concesso un termine di trenta giorni per provvedere, con la esplicita precisazione che la conseguenza del mancato pagamento della quota entro il termine assegnato comporta l’automatica perdita dello status di associato per decadenza, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.

Art. 5) Dichiarazione di decadenza

Entro 60 gg. dalla scadenza del termine di cui all’art. 4 del presente atto, il Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 dello Statuto, prende atto della intervenuta decadenza degli associati che non hanno provveduto al pagamento della quota associativa annuale, nonostante il formale sollecito di cui all’art. 4 del presente atto, e ne dispone la cancellazione dal Libro degli Associati.

Il presente atto è parte integrante dello Statuto del 07 marzo 2020, deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 29/05/2021.